PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di riconoscimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. All'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, le parole: «il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo di polizia penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 2.
(Istituzione del nucleo provinciale di polizia giudiziaria e di sicurezza dei vigili del fuoco).

      1. Presso ogni comando provinciale dei vigili del fuoco è istituito, qualora non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, per i reati di competenza e con compiti di investigazione specialistica, oltre che per il potenziamento dei servizi ispettivi di competenza.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione e la consistenza numerica di ciascun nucleo di cui al comma 1, tenendo conto della classificazione del relativo comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 4.

Art. 3.
(Delega al Governo per l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per la graduale perequazione del trattamento economico e pensionistico).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inserimento del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, nel procedimento negoziale previsto per le Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, con previsione di analoghi istituti normativi e analoghe carriere;

          b) inserimento del personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno;

          c) inserimento del personale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, di cui all'articolo 124 del medesimo decreto legislativo n. 217 del 2005, nel procedimento negoziale previsto per il personale di pari qualifica che svolge analoghe mansioni e che espleta servizio presso le sedi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con garanzia di mantenimento del trattamento economico più favorevole alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo e con previsione della possibilità di mobilità nell'ambito di tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e, per quanto riguarda i funzionari amministrativo-contabili direttori, nell'ambito di tutti gli uffici

 

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centrali e periferici del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) previsione del diritto di opzione, anche in soprannumero riassorbibile e in deroga ai limiti di età, per il personale di cui alle lettere b e c), che intenda transitare a domanda nella pari qualifica dei ruoli operativi, anche del personale direttivo, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa verifica dei requisiti psico-fisici e ginnici di idoneità e previo superamento di un apposito corso di formazione da vigile del fuoco secondo la qualifica richiesta, con possibilità di mantenere le mansioni amministrative, contabili o informatiche ricoperte;

          e) perequazione graduale del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, con il trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale di pari qualifica delle restanti Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          f) esclusione del personale operativo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo alla soppressione dell'indennità di trasferta;

          g) applicabilità al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284;

          h) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, del computo dei servizi operativi per l'aumento di un quinto ai fini pensionistici, di cui

 

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all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nel limite complessivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          i) applicabilità al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso il personale direttivo e dirigente, anche medico e ginnico-sportivo, impiegato in attività operativa, della maggiorazione della base pensionabile mediante i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

          l) previsione di diritti e di prerogative sindacali analoghi a quelli delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          m) indicazione esplicita delle disposizioni legislative abrogate.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.

      4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 7.

 

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Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma e l'imissione in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

      1. In attuazione del riconoscimento della qualità di forza di polizia disposto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale conseguenti all'istituzione del nucleo provinciale di cui all'articolo 2 della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) proroga al 31 dicembre 2008 della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo;

          b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che ha effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari ovvero che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni. Le assunzioni avvengono secondo l'ordine di priorità stabilito a seguito del superamento di una prova selettiva teorico-pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previo superamento di test attitudinali e di una prova ginnica; le modalità per lo svolgimento della prova selettiva e

 

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dei test attitudinali sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea;

          c) previsione di una visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica del personale idoneo all'assunzione nella mansione di vigili del fuoco;

          d) previsione di un corso di formazione di base del personale assunto di durata pari a sei mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due mesi da svolgere presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco;

          e) cessazione dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando la possibilità di richiamo, del personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione;

          f) individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli enti locali interessati, dei distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico e tenuto conto delle necessità di intervento, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal medesimo Corpo e che sono convertiti in strutture operative della protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;

          g) previsione della gratuità dell'attività prestata dal personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali;

          h) destinazione dei proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere d) e g) alla copertura economica dell'imissione in ruolo del personale di cui al presente comma;

          i) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più

 

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consentiti il servizio volontario e il servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni, svolti dal personale iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, salvo che per urgenti necessità stabilite dal Ministero dell'interno e connesse a grandi eventi o a calamità naturali e con compiti di ausilio e, in ogni caso, ai fini della sicurezza sul lavoro; previsione che, a decorrere dalla medesima data, è fatto divieto di ricorrere a personale precario per la composizione delle squadre ordinarie di intervento dei vigili del fuoco in sostituzione del personale professionista;

          l) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.

      3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
      4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 7.

 

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Art. 5.
(Competenza dello Stato nelle regioni autonome della Valle D'Aosta e del Trentino-Alto Adige).

      1. Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, in coerenza con i princìpi costituzionali e con la qualità di forza di polizia di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i servizi di soccorso pubblico ed antincendio sono di esclusiva competenza dello Stato e sono svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      2. Il personale dipendente effettivo dei corpi dei vigili del fuoco delle regioni di cui al comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può esercitare il diritto di opzione per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando il medesimo trattamento economico in godimento, qualora più favorevole, e la sede di destinazione nella quale presta servizio.
      3. Il personale che non ha richiesto l'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 2 è impiegato dalla regione di competenza in mansioni di pari livello, previa intesa con le organizzazioni sindacali del settore.

      4. Al personale vigile del fuoco volontario delle regioni autonome della Valle D'Aosta e del Trentino-Alto Adige si applicano le disposizioni dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 4.

Art. 6.
(Disposizione transitoria).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti relative al rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

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Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2007, a 20 milioni di euro per l'anno 2008 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

          a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

          b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007, a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

          c) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante i risparmi

 

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di spesa derivanti dalle norme del decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere d) e g).

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.